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title: 'RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, tutte le novità'
description: 'Il RENTRI, lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il […]'
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published: 2024-12-09
last_updated: 2024-12-09
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# RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, tutte le novità
Il **RENTRI**, lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il Senato ha respinto le proposte di emendamento al decreto ambiente che puntavano a modificare le tempistiche di attuazione del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI. Quindi è **confermata l’apertura delle prime iscrizioni al 15 dicembre e l’avvio dell’operatività al 13 febbraio 2025.**

Premesso che, per i produttori iniziali di rifiuti, **le attività del RENTRI potranno essere delegate alle associazioni di categoria come Confartigianato**, di seguito un riepilogo degli adempimenti e delle tempistiche.

La **normativa vigente** prevede le seguenti scadenze per l’iscrizione al sistema RENTRI:

 

![](https://confartigianatoimprese.net/wp-content/uploads/2024/10/News-Rientri-2.png)

 

#### **1° SCAGLIONE – A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono**

- Gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- I soggetti delegati di cui all’art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
- I consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.

 

#### **2° SCAGLIONE – A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono**

- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi.

 

#### **3° SCAGLIONE – A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono**

- Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
- I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.

 

##### COSA CAMBIA DOPO IL 13 FEBBRAIO 2025

![](https://confartigianatoimprese.net/wp-content/uploads/2024/10/News-Rientri-1.png)

 

#### **1° SCAGLIONE Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti**

**Si iscrivono dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025**.

 

**Dal 13 febbraio 2025**

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo

 

**Dal 13 febbraio 2026**

- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
- gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

 

#### **2° SCAGLIONE Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti**

**Dal 13 febbraio 2025**

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

**Si iscrivono dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025**.

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico Dal 13 febbraio 2026
- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

 

#### **3° SCAGLIONE Altri produttori di rifiuti pericolosi**

**Dal 13 febbraio 2025**

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

**Si iscrivono dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026**.

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico Dal 13 febbraio 2026
- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

 

##### COSA DEVONO FARE GLI ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

**Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico**

- Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
- Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

**Dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.**

 

##### DELEGA ALLE ASSOCIAZIONI

**Il Decreto ha ribadito la possibilità, per i produttori iniziali di rifiuti, di delegare le Associazioni imprenditoriali come Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro – Urbino, le attività previste dal nuovo regolamento RENTRI**. (es. gestione e corretta registrazione dei dati nel nuovo sistema digitale).

**Tra i vantaggi di questa delega si segnala la maggior comodità di registrazione e trasmissione dei dati che potrà avvenire mensilmente, anziché ogni 10 giorni come previsto per la singola impresa.**

Ribadendo l’importanza della puntualità dell’invio dei dati da registrare, dato che** l’utilizzo del modello digitale non consentirà correzioni o ritardi**.

 

##### VIDEOTUTORIAL

Nella sezione [Procedure di Utilizzo](https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud)” del portale RENTRI, sono stati pubblicati video tutorial che riguardano i seguenti argomenti:

[Vidimazione e compilazione del FIR](https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDAxMjEsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud)

[Gestione della copia completa del FIR](https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDAxMjQsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud)

[Video: Come l’operatore effettua l’accesso e l’iscrizione al RENTRI](https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud)

[Video: Come il produttore di rifiuti non iscritto effettua l’accesso e la registrazione al RENTRI](https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud)

 

Consulta il materiale informativo:

[Registri di carico e scarico ](https://www.marche.camcom.it/gestisci-la-tua-impresa/cosa-fare-per/bollatura-libri-e-registri/registri-ces-rentri.pdf)

[Formulari di identificazione del ](https://www.marche.camcom.it/gestisci-la-tua-impresa/cosa-fare-per/bollatura-libri-e-registri/formulari-rifiuti-rentri.pdf)[rifiuto (FIR)](https://www.marche.camcom.it/gestisci-la-tua-impresa/cosa-fare-per/bollatura-libri-e-registri/formulari-rifiuti-rentri.pdf)

[Pieghevole](https://www.marche.camcom.it/gestisci-la-tua-impresa/cosa-fare-per/bollatura-libri-e-registri/pieghevole.pdf)
