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title: 'Rimborso accise gasolio, domande dal 1° aprile'
description: 'L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le […]'
url: https://confartigianatoimprese.net/rimborso-accise-gasolio-domande-dal-1-aprile/
published: 2024-03-28
last_updated: 2024-03-28
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# Rimborso accise gasolio, domande dal 1° aprile
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per presentare le domande di **rimborso delle accise sul gasolio** consumato nel **1° trimestre 2024**, dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, ed imputabili a tale trimestre di consumo, **per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.**

Confartigianato Trasporti evidenzia che, con la [nota n. 172030/RU](https://confartigianatotrasporti.it/wp-content/uploads/2024/03/Ag_Dogane_benefici_gasolio_1trim2024.pdf) del 20 marzo 2024 a firma del Direttore centrale, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli fornisce importanti precisazioni ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al 1° trimestre 2024.

**La domanda potrà essere presentata dal 1° al 30 aprile 2024 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società**.

La misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del [D.Lgs. n. 504/95](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/11/29/095G0523/sg) e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a **€ 214,18 per mille litri di gasolio commerciale**.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la **compensazione del credito d’imposta**; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Si ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del [D.L. n. 1/2012](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/04/03/12A03890/sg), **i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.**

**Da tale data** decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’**istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.**

Di seguito il link al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:

[https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2024](https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2024)
