
Il 7 aprile 2026 ha segnato un momento importante per il mondo dell’artigianato.
Grazie all’azione di Confartigianato, l’uso delle denominazioni “artigianato”, “artigiano” e “artigianale” è riservato alle imprese regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane o, dove previsto, alla sezione speciale del Registro delle imprese. La novità è contenuta nella Legge annuale sulle PMI, Legge 11 marzo 2026, n. 34.
Il divieto dell’utilizzo improprio dei termini riguarda ogni forma di comunicazione commerciale, dalla pubblicità al packaging, etichette, siti internet, e-commerce e social network.
A non poter usare le definizioni “artigianato”, “artigiano” e “artigianale”, sono anche a titolari di partita IVA e hobbisti che operano occasionalmente.
Chi non è iscritto all’Albo potrà utilizzare espressioni alternative come “fatto a mano”, “di produzione propria”, “sartoriale”, “su misura”, “realizzato con manualità”, “di qualità”, “fatto ad arte”, evitando però messaggi che possano indurre il consumatore a credere che l’impresa possieda la qualifica artigiana.
La partecipazione a manifestazioni, fiere o eventi “artigiani” sarà possibile solo se vengono venduti prodotti di imprese artigiane.
Resta possibile pubblicizzare prodotti, ingredienti o componenti realmente provenienti da imprese artigiane, ma la provenienza deve essere dimostrabile e non può essere definito “artigianale” l’intero prodotto quando non ne ricorrono i requisiti.
Scorte di magazzino ed etichette con riferimenti all’artigianato prodotti prima dell’11 marzo 2026 possono essere venduti fino a esaurimento.
Per ogni violazione sono previste sanzioni fino all’1% del fatturato dell’impresa e comunque non inferiori a 25.000,00 euro.
“La norma”, spiega Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, “era attesa da anni e ha lo scopo di tutelare il valore autentico del lavoro artigiano, contrastando la concorrenza sleale. Inoltre si vuole in questo modo, tutelare il consumatore e garantire maggiore trasparenza”.





