LAVORO
Bonus Zona ZES Decreto Coesione, le indicazioni operative dell’INPS

Con la Circolare Inps n. 10/2026 l’INPS ha reso note le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo ZES Unica per il Mezzogiorno.

Per le Marche l’agevolazione si può applicare solo per le assunzioni intervenute dal 20 novembre 2025. La Circolare fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero e per la gestione degli adempimenti di natura previdenziale.

 

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

I beneficiari sono i datori di lavoro privati (imprenditori e non)

  • con sede o unità produttiva in una delle Regioni della Zona Economica Speciale;
  • che occupano, nel mese di assunzione, fino a 10 dipendenti. Non rilevano eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del personale occupato. Il requisito dimensionale deve essere verificato al netto del numero di lavoratori per i quali si intende beneficiare dell’esonero contributivo.

Non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, né ai datori di lavoro domestico.

Non rileva la residenza della persona da assumere né la sede legale del datore di lavoro.

 

LAVORATORI BENEFICIARI

Beneficiari sono i lavoratori che, alla data dell’assunzione, abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Si considerano disoccupati:

  • i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi;
  • i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti in base al Tuir.

 

TIPOLOGIA DI RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

Assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 01/09/2024 – 31/12/2025.

Per la Regione Marche, essendo entrata nella Zes con decorrenza 20/11/2025, i rapporti incentivabili sono quelli instaurati nel periodo 20/11/2025 -31/12/2025.

Si applica ai rapporti:

  • a part-time;
  • instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • di somministrazione a tempo indeterminato, anche se la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato; in tal caso rileva la sede di lavoro dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione, pertanto la sede di lavoro dell’utilizzatore dovrà essere collocata nella Zes indipendentemente dalla sede legale o operativa dell’agenzia di somministrazione, così come il limite dimensionale (massimo 10 dipendenti) deve essere riferito all’utilizzatore.

 

Sono esclusi i rapporti di:

  • Apprendistato;
  • Lavoro domestico;
  • Contratto di lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato.

 

MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO

La misura prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi inail, per la durata massima di 24 mesi dalla data dell’evento incentivato nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, il limite massimo deve essere riproporzionato prendendo a riferimento la misura giornaliera di € 20,96 (€ 650 : 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In caso di rapporti di lavoro part-time, il limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto.

N.B.  L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dalla normativa applicata.

 

REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’ESONERO

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

A) Princìpi generali previsti dall’art. 31 Decreto Legislativo n. 150/2015;

B) Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

C) Requisiti previsti dall’art. 24 Decreto Coesione n. 60/2024 convertito nella Legge n. 95/2024.

 

A) PRINCIPI GENERALI D. LGS. N. 150/2015 ART. 31

L’esonero contributivo non spetta qualora:

  • l’assunzione vìola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore in caso di somministrazione siano in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l’assunzione o la somministrazione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

 

B) NORME IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO E ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

  • Regolarità contributiva (Durc);
  • Assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali.

 

C) REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO COESIONE

  • Requisito di età del lavoratore

Età minima 35 anni compiuti alla data dell’assunzione a tempo indeterminato.

  • L’agevolazione costituisce aiuto di Stato, essendo rivolto ad una specifica platea di destinatari e verrà registrato nel registro nazionale degli aiuti di Stato (in caso di somministrazione l’agevolazione verrà imputata in capo all’utilizzatore). Pertanto, l’assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), ponendo a confronto il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione. L’incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo di dodici mesi. Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si consolidano; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle quote di incentivo eventualmente godute e non spettanti. Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento, mentre l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

 

COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Pertanto:

non è cumulabile con:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’art. 13 Legge n. 68/99;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari di trattamento Naspi.

 

è compatibile con:

  • maggiorazione costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni art. 4 D.Lgs. n. 216/2023;
  • esonero a favore del datore di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere art. 5 Legge n. 162/2021;
  • esoneri consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale riduzione a favore della lavoratrice madre art. 1 commi 180-181 Legge n. 213/2023.

 

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

Il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.

L’Inps quantifica l’importo presunto per ciascuna annualità, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i ventiquattro mesi di agevolazione spettante.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

In caso di fruizione indebita dell’esonero contributivo, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

 

DENUNCIA UNIEMENS – ESPOSIZIONE INCENTIVO

L’agevolazione contributiva corrente a decorrere si può esporre dal mese di competenza febbraio 2026, mentre il recupero degli arretrati con riferimento alle mensilità da settembre 2024 (per la Regione Marche da novembre 2025) a gennaio 2026, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di febbraio 2026, marzo 2026 e aprile 2026.

 


Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it

Claudia Traversini – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1712489
claudia.traversini@sitsrl.net