LAVORO
Decreto lavoro 2026, le novità per i datori di lavoro

Il Decreto Lavoro 2026 introduce nuove agevolazioni contributive per le assunzioni e importanti novità in materia di contratti, salario, welfare aziendale e tutela dei lavoratori.

 

BONUS DONNE 2026

Il Bonus Donne 2026 è rivolto ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

L’agevolazione riguarda l’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito:

  • da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie di “lavoratore svantaggiato” previste dal Regolamento UE n. 651/2014;
  • oppure da almeno 24 mesi.

È previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro i seguenti limiti mensili:

  • fino a 800 euro per assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica;
  • fino a 650 euro nel resto del territorio nazionale.

L’incentivo spetta:

  • per massimo 12 mesi in caso di assunzione di lavoratrici svantaggiate;
  • per massimo 24 mesi nelle altre ipotesi.

L’agevolazione:

  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;
  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi;
  • è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni.

È inoltre necessario garantire un incremento occupazionale netto in ciascun mese rispetto ai 12 mesi precedenti.

Le istruzioni operative INPS sono attualmente in attesa di pubblicazione.

 

BONUS GIOVANI 2026

Il Bonus Giovani 2026 incentiva le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 35 effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Possono beneficiare dell’incentivo i lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni e risultino privi di impiego regolarmente retribuito:

  • da almeno 12 mesi se appartenenti a specifiche categorie di lavoratori svantaggiati;
  • da almeno 24 mesi negli altri casi.

Previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, entro:

  • 650 euro mensili per assunzioni presso sedi situate nella ZES unica;
  • 500 euro mensili nelle altre regioni.

L’incentivo ha una durata

  • fino a 12 mesi per lavoratori svantaggiati;
  • fino a 24 mesi nelle altre ipotesi.

L’agevolazione non si applica:

  • ai rapporti di lavoro dirigenziale;
  • al lavoro domestico;
  • ai contratti di apprendistato.

È inoltre necessario garantire un incremento occupazionale netto in ciascun mese rispetto ai 12 mesi precedenti.

Le istruzioni operative INPS sono attualmente in attesa di pubblicazione.

 

BONUS ZES UNICA 2026

La misura è dedicata alle imprese private con massimo 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato presso sedi operative situate nelle regioni della ZES unica.

L’incentivo riguarda lavoratori:

  • disoccupati da almeno 24 mesi;
  • con età pari o superiore a 35 anni.

È previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, fino a 650 euro mensili per ciascun lavoratore, per una durata massima di 24 mesi.

La misura riguarda le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

È inoltre necessario garantire un incremento occupazionale netto in ciascun mese rispetto ai 12 mesi precedenti.

Le istruzioni operative INPS sono attualmente in attesa di pubblicazione.

 

INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (art.4)

Il decreto introduce un incentivo per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati che:

  • trasformano rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato;
  • effettuano la trasformazione tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026;
  • abbiano instaurato il contratto originario entro il 30 aprile 2026.

I lavoratori beneficiari della misura devono essere:

  • under 35;
  • mai occupati a tempo indeterminato.

L’incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% fino a 500 euro mensili per lavoratore, per una durata massima di 24 mesi.

La misura richiede l’autorizzazione della Commissione Europea.

È inoltre necessario garantire un incremento occupazionale netto in ciascun mese rispetto ai 12 mesi precedenti.

Le istruzioni operative INPS sono attualmente in attesa di pubblicazione.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO (art. 6)

Dal 1° maggio 2026 le imprese che adottano misure a sostegno:

  • della natalità;
  • della genitorialità;
  • delle esigenze di cura;
  • del welfare aziendale;

potranno beneficiare di un esonero contributivo fino all’1% dei contributi dovuti, entro il limite massimo di 50.000 euro annui.

Le modalità operative saranno definite da un apposito decreto ministeriale.

 

SALARIO GIUSTO (art. 7)

Viene introdotta la nozione di “salario giusto”.

In particolare, si attribuisce alla contrattazione collettiva il ruolo di unico strumento in grado di quantificare il “salario giusto” spettante al lavoratore, in grado di assicurargli il trattamento economico adeguato alla quantità e qualità del lavoro prestato come previsto dall’art. 36 Costituzione.

Ai fini dell’individuazione del salario giusto si deve far riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

Viene, inoltre, espressamente previsto che il trattamento economico complessivo individuato da contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali prive della maggiore rappresentatività comparata non può essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dai contratti collettivi comparativamente rappresentativi.

Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto del settore e della categoria produttivi di riferimento nonché dell’attività principale o prevalente esercitata, e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.

Viene, infine, previsto che l’accesso ai benefici introdotti dal presente decreto è consentito in caso di trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato come previsto dal decreto medesimo.

 

RINNOVI CONTRATTUALI (art. 10)

Il provvedimento interviene sul tema della carenza contrattuale, inteso come periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale e la data del suo rinnovo, cercando di favorire il rinnovo dei contratti collettivi.

Viene stabilito, infatti, che in sede di rinnovo contrattuale, le parti dovranno disciplinare:

  • le decorrenze degli incrementi retributivi;
  • gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del periodo di carenza contrattuale;

per garantire la copertura economica del periodo intercorrente tra la data di scadenza del contratto collettivo nazionale e la sottoscrizione del relativo rinnovo.

Viene, inoltre, introdotto l’obbligo di erogazione di un’indennità economica a favore del lavoratore nel caso di mancato rinnovo contrattuale entro 12 mesi dalla naturale scadenza, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, pari al 30% della variazione dell’indicatore IPCA.

Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, l’indennità viene determinata in base ad indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva. L’anticipazione forfettaria trova applicazione per i contratti collettivi nazionali che scadono successivamente al 01/05/2026, mentre per i contratti collettivi già scaduti trova applicazione a decorrere dal 01/01/2027.

 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE (art. 11)

Diventa obbligatorio indicare il codice identificativo del CCNL applicato:

  • nelle lettere/contratti di assunzione;
  • nel Libro Unico del Lavoro.

 

TUTELA DEI RIDERS E CONTRASTO AL CAPORALATO DIGITALE (art. 12-15)

Il decreto introduce nuove tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali. Le principali novità sono relative a

  • Presunzione di lavoro subordinato in presenza di controllo algoritmico ed eterodirezione;
  • obblighi di trasparenza sui sistemi automatizzati;
  • diritto del lavoratore a richiedere spiegazioni sulle decisioni algoritmiche;
  • obbligo di autenticazione tramite SPID, CIE o CNS;
  • divieto di utilizzo condiviso degli account;
  • introduzione del Libro Unico del Lavoro per i riders dal 1° luglio 2026.

Con apposito decreto ministeriale verranno individuate annualmente le attività di formazione base essenziali che il rider è tenuto a svolgere entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione.

 

VERSAMENTO TFR AL FONDO TESORERIA INPS (art. 16)

Viene introdotto un regime transitorio per l’attuazione della nuova disciplina prevista dalla Legge di  bilancio 2026 per il conferimento del Tfr al Fondo Tesoreria Inps da parte dei datori di lavoro che, per effetto del nuovo criterio di rilevazione della forza occupazionale, sono tenuti da quest’anno a conferire il Tfr al Fondo di Tesoreria, prevedendo che i versamenti relativi al primo semestre 2026 possono essere effettuati dalle aziende entro il 16/07/2026 senza sanzioni né interessi.

 

 


Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it

Claudia Traversini – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1712489
claudia.traversini@sitsrl.net