
In particolare, le indicazioni riguardano l’estensione del periodo di affiancamento disciplinata dal nuovo art. 4-bis del medesimo decreto, che consente di prolungare il contratto a tempo determinato — anche in somministrazione — del lavoratore o della lavoratrice assunti in sostituzione durante il congedo di maternità o parentale.
La norma prevede la possibilità di estendere il rapporto di lavoro per un ulteriore periodo di affiancamento con il lavoratore o la lavoratrice rientrati in servizio, purché tale periodo non superi il primo anno di vita del bambino.
Secondo quanto chiarito dall’Istituto, l’agevolazione contributiva continua ad applicarsi anche nel periodo di affiancamento successivo al rientro del dipendente sostituito, fino al compimento del primo anno di età del bambino. Restano ferme le condizioni già previste: non è richiesta l’equivalenza delle qualifiche tra sostituto e sostituito, mentre deve essere rispettata l’equivalenza dell’orario di lavoro.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’ambito soggettivo della misura. Sebbene la norma faccia riferimento esplicito alla “lavoratrice” sostituita, l’Inps adotta un’interpretazione estensiva includendo anche i lavoratori. Di conseguenza, l’agevolazione contributiva si applica sia nei casi di sostituzione di lavoratrici sia di lavoratori in congedo.

Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it
Claudia Traversini – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1712489
claudia.traversini@sitsrl.net





