PATRONATO
Liquidazione anticipata NASpI, le novità

Il D.Lgs. n. 22/2015 art. 8 disciplina l’incentivo all’autoimprenditorialità destinato al lavoratore, avente diritto alla corresponsione della NASpI, che consente di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo della prestazione spettante, per avviare un’attività lavorativa autonoma o un’ impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia per oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.

La legge di bilancio 2026 ha al riguardo modificato, a decorrere dalle domande presentate dal 01/01/2026, la modalità di liquidazione anticipata della NASpI, eliminando il riferimento al pagamento in un’unica soluzione, ed introducendo l’erogazione in due rate:

  • la prima in misura pari al 70% dell’intero importo;
  • la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata massima di fruizione della prestazione e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Tuttavia, laddove il richiedente la prestazione NASpI:
  • diventi titolare di pensione direttanon viene erogata la seconda rata;
  • presenti la domanda di assegno ordinario di invaliditàil richiedente deve optare per una delle due prestazioni. Nel caso in cui il soggetto opti per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata non viene erogata; nel caso in cui, invece, il soggetto opti per la prestazione di anticipazione NASpI, viene erogata la seconda rata con contestuale sospensione del pagamento dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indenntà di NASpI, con possibilità di ripristino al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, qualora permanga la titolarità dello stesso;
  • si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI: al lavoratore non viene erogata la seconda rata, con obbligo di restituzione della prima rata dell’anticipazione già percepita.
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